Art. 4.
 
   Per gli interventi di miglioramento boschi e di nuova forestazione
previsti  dalla  vigente  legislazione  ed  effettuati   da   Comuni,
Comunita'  Montane,  Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su
terreni gravati  da  uso  civico,  non  occorre  l'autorizzazione  al
mutamento  di destinazione ai sensi della legge regionale n. 25/1986,
art. 6.
   Tali interventi, aventi natura civica, sono gestiti in conformita'
del Regolamento di esercizio dell'uso civico vigente.