Art. 4. Per gli interventi di miglioramento boschi e di nuova forestazione previsti dalla vigente legislazione ed effettuati da Comuni, Comunita' Montane, Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su terreni gravati da uso civico, non occorre l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi della legge regionale n. 25/1986, art. 6. Tali interventi, aventi natura civica, sono gestiti in conformita' del Regolamento di esercizio dell'uso civico vigente.