Art. 5.
 
   Alle cooperative che abbiano acquisito  specifica  competenza  nel
settore  e  che  siano  abilitate ad operare anche in conto terzi con
Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti  in  attuazione  del
piano  di  cui  all'art. 23 della legge regionale n. 38/1982, possono
essere concessi contributi, fino all'80% della spesa ammissibile, per
l'acquisto di macchinari per l'impianto di teleferiche fisse e per la
costruzione ed il ripristino di strade di esbosco, di mulattiere e di
itinerari turistici pedonali, quando tali  opere  ed  acquisti  siano
previsti nel piano di gestione approvato.
   L'importo  del contributo non puo' essere superiore ai 100 milioni
e  viene  erogato  in  rapporto  al  programma  annuale   di   lavoro
predisposto dalla cooperativa richiedente.
   E'  fatto  obbligo  ai  beneficiari di non distogliere le macchine
oggetto del contributo dalla destinazione forestale per un periodo di
almeno 5 anni.