Art. 5. Alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti in attuazione del piano di cui all'art. 23 della legge regionale n. 38/1982, possono essere concessi contributi, fino all'80% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchinari per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di strade di esbosco, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di gestione approvato. L'importo del contributo non puo' essere superiore ai 100 milioni e viene erogato in rapporto al programma annuale di lavoro predisposto dalla cooperativa richiedente. E' fatto obbligo ai beneficiari di non distogliere le macchine oggetto del contributo dalla destinazione forestale per un periodo di almeno 5 anni.