Art. 8.
 
   La   Regione   favorisce   la   produzione,   la  lavorazione,  la
trasformazione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti  frutticoli
minori (Lamponi, Ribes, Rovo, ecc.).
   La  Regione  concede, per le finalita' di cui al comma precedente,
contributi in  conto  capitale  fino  al  50%  della  spesa  ritenuta
ammissibile.
   I  titolari  delle  iniziative  possono  essere privati. singoli o
associati o imprese cooperative di  cui  all'art.  2  della  presente
legge.