Art. 8. La Regione favorisce la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli minori (Lamponi, Ribes, Rovo, ecc.). La Regione concede, per le finalita' di cui al comma precedente, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile. I titolari delle iniziative possono essere privati. singoli o associati o imprese cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.