Art. 9.
 
   Ai  terreni  rimboschiti  ai sensi della presente legge e' vietato
apportare  trasformazioni  colturali.  Essi,  inoltre,  non   possono
ricevere  destinazioni  incompatibili  con  quella  forestale,  salvo
l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilita'
disposte o autorizzate dal  Consiglio  Regionale  su  proposta  della
Giunta Regionale.
   Per  tali  interventi  si osservano le procedure di cui all'art. 7
del regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed agli artt. 20 e  21
del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.
   Per  i  rimboschimenti  e  gli  imboschimenti  con specie a rapido
accrescimento coltivate in regime di turno  breve  e,  comunque,  non
superiori  ad  anni 20, il divieto resta limitato all'intero ciclo di
produzione stabilito in concessione.