Art. 9. Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge e' vietato apportare trasformazioni colturali. Essi, inoltre, non possono ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilita' disposte o autorizzate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Per tali interventi si osservano le procedure di cui all'art. 7 del regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed agli artt. 20 e 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. Per i rimboschimenti e gli imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve e, comunque, non superiori ad anni 20, il divieto resta limitato all'intero ciclo di produzione stabilito in concessione.