la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Giunta Regionale, in attuazione delle leggi n.  403  del  22
dicembre  1990  e  n.  32  del  17  febbraio  1993,  e' autorizzata a
contrarre mutui decennali, con onere di  ammortamento  a  carico  del
bilancio  regionale,  nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci
redatti ed approvati dalle aziende di trasporto pubblico  locale,  ai
sensi     delle    norme    vigenti,    relativamente    agli    anni
1987-1988-1989-1990-1991, per il ripiano dei disavanzi  di  esercizio
che  non  hanno  trovato  copertura  con la sommatoria dei contributi
erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile  1981,  n.  151  e
dell'art.   1   della   legge   17  febbraio  1993,  n.  32,  nonche'
limitatamente agli importi residuati dopo  l'applicazione  del  terzo
comma  dell'art.  1  della  legge  n. 32 del 17 febbraio 1993 e nella
misura prevista dal secondo comma del successivo articolo 3.
   2. Sono escluse dal suddetto intervento le aziende di cui al primo
comma dell'art. 2 della legge n. 403 del 22 dicembre 1990.
   3. L'assunzione dei mutui di cui  al  primo  comma  puo'  avvenire
anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  dalle  leggi  vigenti,  come
stabilito dal terzo comma dell'art. 2 e dal secondo  comma  dell'art.
2-  bis  della  legge  n.  403 del 1990 e dal primo comma dell'art. 1
della legge n. 32 del 1993.
   4.  I  mutui previsti dal presente articolo sono stipulati fino ad
una  rata  di  ammortamento  del  servizio   dei   prestiti   di   L.
10.000.000.000 per ciascun anno del decennio.