la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta Regionale, in attuazione delle leggi n. 403 del 22 dicembre 1990 e n. 32 del 17 febbraio 1993, e' autorizzata a contrarre mutui decennali, con onere di ammortamento a carico del bilancio regionale, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti ed approvati dalle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi delle norme vigenti, relativamente agli anni 1987-1988-1989-1990-1991, per il ripiano dei disavanzi di esercizio che non hanno trovato copertura con la sommatoria dei contributi erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 32 del 17 febbraio 1993 e nella misura prevista dal secondo comma del successivo articolo 3. 2. Sono escluse dal suddetto intervento le aziende di cui al primo comma dell'art. 2 della legge n. 403 del 22 dicembre 1990. 3. L'assunzione dei mutui di cui al primo comma puo' avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti, come stabilito dal terzo comma dell'art. 2 e dal secondo comma dell'art. 2- bis della legge n. 403 del 1990 e dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 32 del 1993. 4. I mutui previsti dal presente articolo sono stipulati fino ad una rata di ammortamento del servizio dei prestiti di L. 10.000.000.000 per ciascun anno del decennio.