Art. 2.
 
   1.  Le  aziende di trasporto che intendono ottenere le provvidenze
di cui al precedente art. 1, devono inoltrare apposita  istanza,  con
firma  autentica del titolare o del legale rappresentante, diretta al
Presidente  della  Giunta  Regionale,  per  il  tramite  del  Settore
Trasporti,  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
   2.  L'istanza  deve  essere  corredata  dei  prospetti  dei   dati
contabili  aziendali,  redatti  in  conformita'  al prospetto e con i
criteri di cui all'allegato "A" costituente  parte  integrante  della
presente  legge,  distintamente  per  ciascun  anno, sottoscritti dal
titolare o  dal  legale  rappresentante  dell'azienda  richiedente  e
certificati,  ai fini della veridicita' contabile, dal Presidente del
Collegio Sindacale, ove esista, o in mancanza,  da  una  societa'  di
revisione  o  da  un  professionista  iscritto nel ruolo dei Revisori
Ufficiali dei Conti, ai sensi della legge regionale 27  giugno  1986,
n. 22.
   3. All'istanza di cui ai commi precedenti dovranno essere allegate
copie autentiche del Bilancio d'esercizio di ciascun anno.
   4.  Le provvidenze devono tenere conto delle limitazioni contenute
nel primo comma del successivo art. 3.