Art. 2. 1. Le aziende di trasporto che intendono ottenere le provvidenze di cui al precedente art. 1, devono inoltrare apposita istanza, con firma autentica del titolare o del legale rappresentante, diretta al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Settore Trasporti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'istanza deve essere corredata dei prospetti dei dati contabili aziendali, redatti in conformita' al prospetto e con i criteri di cui all'allegato "A" costituente parte integrante della presente legge, distintamente per ciascun anno, sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda richiedente e certificati, ai fini della veridicita' contabile, dal Presidente del Collegio Sindacale, ove esista, o in mancanza, da una societa' di revisione o da un professionista iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22. 3. All'istanza di cui ai commi precedenti dovranno essere allegate copie autentiche del Bilancio d'esercizio di ciascun anno. 4. Le provvidenze devono tenere conto delle limitazioni contenute nel primo comma del successivo art. 3.