Art. 3. 1. Le perdite di esercizio, stimate per il periodo 1987-1991 sulla base dei costi e ricavi relativi ai soli servizi di trasporto pubblico locale in 195 miliardi, saranno accertate dal Settore Trasporti, mediante l'esame dei dati esposti nella documentazione allegata alle istanze presentate. 2. Nel caso che l'ammontare complessivo di dette perdite risultasse accertato per un importo superiore a quello dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge, la loro copertura sara' proporzionalmente ridotta. 3. La Giunta Regionale, ottenuti i mutui di cui agli articoli precedenti, provvede alla erogazione in favore delle aziende interessate, al netto di eventuali anticipazioni straordinarie di cui alla presente legge, del contributo in misura pari al rapporto tra il totale delle perdite accertate per tutte le aziende per ciascun anno riferite al solo esercizio del trasporto pubblico locale sussidiabile e la perdita della stessa natura delle singole aziende e comunque per un importo non superiore alla perdita relativa al solo servizio di trasporto pubblico locale sussidiabile. 4. Qualora l'azienda abbia usufruito di erogazioni, per contributi di esercizio o anticipazioni sugli stessi, in misura superiore all'importo complessivo del contributo accertato, ai sensi della presente legge regionale, l'importo eccedente sara' recuperato dalla Regione su futuri contributi. 5. La Giunta Regionale nei confronti delle aziende per le quali ha prestato garanzia fidejussoria, attribuisce, anche in occasione di anticipazioni di tesoreria, le somme ad esse spettanti con vincolo di destinazione all'estinzione dei crediti garantiti dalla Regione, fino al limite dell'ammontare della garanzia fidejussoria prestata per ciascuna azienda. Il vincolo opera anche in presenza di cessione di credito, mandati irrevocabili all'incasso e ogni altra forma di preferenza a favore di qualsiasi tipo di creditore. A tale fine le imprese rilasciano mandato irrevocabile all'incasso in favore degli Istituti di Credito che hanno realizzato le operazioni creditizie garantite con fidejussione regionale. 6. L'erogazione alle imprese di trasporto pubblico locale delle somme previste dalla presente legge, anche in occasione di anticipazioni di tesoreria, e' comunque subordinata alla contestuale liberazione o riduzione, in relazione alla somma erogabile, della Regione Abruzzo dalle fidejussioni da questa concesse a garanzia di facilitazioni creditizie accordate a ciascuna di esse dagli istituti di credito fidejuvati, anche con il rilascio di mandato irrevocabile all'incasso o cessione di credito.