Art. 3.
 
   1. Le perdite di esercizio, stimate per il periodo 1987-1991 sulla
base dei costi  e  ricavi  relativi  ai  soli  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  in  195  miliardi,  saranno  accertate  dal Settore
Trasporti, mediante l'esame dei  dati  esposti  nella  documentazione
allegata alle istanze presentate.
   2.   Nel   caso  che  l'ammontare  complessivo  di  dette  perdite
risultasse accertato per un importo superiore a quello dei  mutui  di
cui  all'art.  1  della  presente  legge,  la  loro  copertura  sara'
proporzionalmente ridotta.
   3. La Giunta Regionale, ottenuti i  mutui  di  cui  agli  articoli
precedenti,   provvede   alla  erogazione  in  favore  delle  aziende
interessate, al netto di eventuali anticipazioni straordinarie di cui
alla presente legge, del contributo in misura pari al rapporto tra il
totale delle perdite accertate per tutte le aziende per ciascun  anno
riferite al solo esercizio del trasporto pubblico locale sussidiabile
e la perdita della stessa natura delle singole aziende e comunque per
un  importo  non  superiore alla perdita relativa al solo servizio di
trasporto pubblico locale sussidiabile.
   4. Qualora l'azienda abbia usufruito di erogazioni, per contributi
di esercizio  o  anticipazioni  sugli  stessi,  in  misura  superiore
all'importo  complessivo  del  contributo  accertato,  ai sensi della
presente legge regionale, l'importo eccedente sara' recuperato  dalla
Regione su futuri contributi.
   5. La Giunta Regionale nei confronti delle aziende per le quali ha
prestato  garanzia  fidejussoria,  attribuisce, anche in occasione di
anticipazioni di tesoreria, le somme ad esse spettanti con vincolo di
destinazione all'estinzione dei crediti garantiti dalla Regione, fino
al limite dell'ammontare della  garanzia  fidejussoria  prestata  per
ciascuna  azienda.  Il vincolo opera anche in presenza di cessione di
credito, mandati irrevocabili  all'incasso  e  ogni  altra  forma  di
preferenza  a  favore  di qualsiasi tipo di creditore. A tale fine le
imprese rilasciano mandato irrevocabile all'incasso in  favore  degli
Istituti  di  Credito  che  hanno realizzato le operazioni creditizie
garantite con fidejussione regionale.
   6. L'erogazione alle imprese di trasporto  pubblico  locale  delle
somme   previste   dalla   presente  legge,  anche  in  occasione  di
anticipazioni di tesoreria, e' comunque subordinata alla  contestuale
liberazione  o  riduzione,  in  relazione alla somma erogabile, della
Regione Abruzzo dalle fidejussioni da questa concesse a  garanzia  di
facilitazioni  creditizie accordate a ciascuna di esse dagli istituti
di credito fidejuvati, anche con il rilascio di mandato  irrevocabile
all'incasso o cessione di credito.