Art. 5. 1. La Giunta Regionale, ai sensi del precedente art. 1, e' autorizzata a contrarre un mutuo di durata decennale per un importo presumibile di L. 65.000.000.000 a parziale ripiano dei disavanzi delle Aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art. 3, primo comma. 2. Agli oneri di ammortamento e preammortamento previsti nella misura massima di L. 10.000.000.000 per ciascun anno di ammortamento si provvede, in applicazione della legge n. 32 del 17 febbraio 1993, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 con il fondo globale iscritto al cap. 323000 - quota parte della partita n. 9 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1993. 3. La partita n. 9 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1993 e' soppressa. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e' istituito ed iscritti (nel Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 5) il cap. 181561 denominato: "Ammortamento del mutuo contratto per il Settore Trasporti in base alla legge 17 febbraio 1993, n. 32" con lo stanziamento di sola competenza di L. 10.000.000.000. 5. L'onere annuale di ammortamento per gli anni successivi al 1994 quantificato, come al precedente secondo comma in L. 10.000.000.000, trova la necessaria copertura finanziaria, in conformita' a quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81, nel bilancio pluriennale 1994-1996 alla voce 7 relativa alle previsioni di spesa per funzioni normali ed altri interventi che viene parimenti diminuita. Correlativamente vengono aumentate per i medesimi anni le voci della tabella 6, quota interessi nuovi mutui e quota capitale nuovi mutui. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 4 - secondo comma - valutati in L. 1.000.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 311731 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario denominato: "Interessi passivi su mutui, anticipazioni ed altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento per operazioni riguardanti settori specifici". 7. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994 e' istituito ed iscritto (nel Sett. 31, Tit. 1, Ctg. 7) il cap. 311732 denominato "Interessi passivi sulle anticipazioni in materia di trasporti di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1993, n. 32" con lo stanziamento di competenza e cassa di L. 1.000.000.000. 8. Con successivi provvedimenti legislativi saranno autorizzate le ulteriori quote di mutuo da contrarre per la copertura del disavanzo complessivo accertato ai sensi dell'art. 3, primo comma.