Art. 5.
 
   1.  La  Giunta  Regionale,  ai  sensi  del  precedente  art. 1, e'
autorizzata a contrarre un mutuo di durata decennale per  un  importo
presumibile  di  L.  65.000.000.000  a parziale ripiano dei disavanzi
delle Aziende di trasporto pubblico locale di cui all'art.  3,  primo
comma.
   2.  Agli  oneri  di  ammortamento e preammortamento previsti nella
misura massima di L. 10.000.000.000 per ciascun anno di  ammortamento
si  provvede, in applicazione della legge n. 32 del 17 febbraio 1993,
a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n.  81
con  il  fondo  globale  iscritto  al cap. 323000 - quota parte della
partita n. 9 dell'elenco  n.  3  -  dello  stato  di  previsione  del
bilancio per l'esercizio 1993.
   3.  La  partita n. 9 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1993 e'
soppressa.
   4. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  per  il
corrente  esercizio  finanziario  e' istituito ed iscritti (nel Sett.
18, Tit. 1, Ctg. 5) il  cap.  181561  denominato:  "Ammortamento  del
mutuo  contratto  per  il  Settore  Trasporti  in  base alla legge 17
febbraio 1993, n. 32" con lo stanziamento di sola  competenza  di  L.
10.000.000.000.
   5. L'onere annuale di ammortamento per gli anni successivi al 1994
quantificato,  come al precedente secondo comma in L. 10.000.000.000,
trova la necessaria copertura finanziaria, in  conformita'  a  quanto
disposto  dall'art.  8  della  legge  regionale  di  contabilita'  29
dicembre 1977, n. 81, nel bilancio pluriennale 1994-1996 alla voce  7
relativa  alle  previsioni  di  spesa  per  funzioni normali ed altri
interventi che viene parimenti  diminuita.  Correlativamente  vengono
aumentate  per  i  medesimi  anni  le  voci  della  tabella  6, quota
interessi nuovi mutui e quota capitale nuovi mutui.
   6. Agli oneri derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui   al  precedente  art.  4  -  secondo  comma  -  valutati  in  L.
1.000.000.000, si  provvede  mediante  riduzione,  per  competenza  e
cassa,  dello  stanziamento  iscritto  al  cap. 311731 dello stato di
previsione della spesa del corrente esercizio finanziario denominato:
"Interessi  passivi  su  mutui,  anticipazioni  ed  altre  operazioni
creditizie  ed  oneri  di  preammortamento per operazioni riguardanti
settori specifici".
   7. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio  1994  e'
istituito  ed  iscritto (nel Sett. 31, Tit. 1, Ctg. 7) il cap. 311732
denominato "Interessi  passivi  sulle  anticipazioni  in  materia  di
trasporti  di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 17 febbraio
1993, n. 32"  con  lo  stanziamento  di  competenza  e  cassa  di  L.
1.000.000.000.
   8. Con successivi provvedimenti legislativi saranno autorizzate le
ulteriori  quote di mutuo da contrarre per la copertura del disavanzo
complessivo accertato ai sensi dell'art. 3, primo comma.