Art. 7.
 
   1.  La   Regione   interverra',   con   successivo   provvedimento
legislativo,   in   rapporto   alle   risorse   disponibili   che  si
verificheranno  mediante  interventi  dello  Stato,  destinati   alle
medesime  ipotesi  di  cui  alla  presente  legge  o  come  ulteriori
interventi finanziari regionali, volti alla copertura  dell'ulteriore
disavanzo non coperto.