Art. 8.
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale
della regione Abruzzo.
   2.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 12 aprile 1994
 
                              DEL COLLE
 
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   (Omissis).