(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 5 maggio 1994 IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di: a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarita' geologiche, le formazioni paleontologiche di comunita' biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico; c) promuovere le attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonche' le attivita' ricreative compatibili; d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici; e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonche' le attivita' agro-silvo-pastorali. 2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attivita' produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente. 3. In dette aree si promuove la piu' ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.