Art. 11.
            Istituzione di parchi e di riserve regionali
 
   1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.
   2.  Le  riserve  naturali  sono  istituite  con  deliberazione del
consiglio regionale. Tale deliberazione e' pubblicata nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  ed acquista efficacia il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
   3. Gli atti  di  istituzione  sono  approvati  previo  parere  del
comitato  tecnico  scientifico  regionale,  dopo  aver  consultato le
organizzazioni   agricole,   sociali   ed   economiche   maggiormente
rappresentative.
   4.  L'atto  istitutivo,  tenuto  conto  del documento di indirizzo
approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle  indicazioni
del  programma triennale e delle norme della presente legge definisce
tra l'altro:
     a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000;
     b) tipo di area protetta nell'ambito  della  classificazione  di
cui agli articoli 2, 3 e 4;
     c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri
elementi relativi alla organizzazione amministrativa;
     d) sede amministrativa;
     e)  principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel
rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;
     f)   principi   per  l'elaborazione  del  regolamento  dell'area
protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
     g) norme di salvaguardia;
     h) particolari  misure  di  incentivazione  ed  eventuali  altri
contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile
con gli scopi dell'area protetta;
     i) personale dell'area protetta;
     l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.
   5.  La  Regione  istituisce  parchi  naturali  regionali e riserve
naturali regionali utilizzando soprattutto i  demani  e  i  patrimoni
forestali della Regione nonche', sentiti i rispettivi rappresentanti,
delle  province,  dei  comuni e di altri enti pubblici, al fine di un
utilizzo razionale del territorio e per attivita' compatibili con  la
speciale destinazione dell'area.
   6.  Per  l'istituzione di aree protette regionali che si estendono
nel  territorio  di  piu'  Regioni   si   osserva   quanto   disposto
dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 394/1991.
   7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio
di  un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di
istituzione di un parco nazionale in  un'area  protetta  regionale  o
provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con
l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.