Art. 11. Istituzione di parchi e di riserve regionali 1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale. 2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione. 3. Gli atti di istituzione sono approvati previo parere del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative. 4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma triennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro: a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000; b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4; c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa; d) sede amministrativa; e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15; f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16; g) norme di salvaguardia; h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta; i) personale dell'area protetta; l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti. 5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonche', sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attivita' compatibili con la speciale destinazione dell'area. 6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di piu' Regioni si osserva quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 394/1991. 7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.