Art. 17.
                 Piano pluriennale economico sociale
 
   1. Per favorire la crescita economica, sociale e  culturale  delle
comunita'  che  risiedono nell'area del parco e' predisposto un piano
pluriennale economico sociale che ha come scopo la  valorizzazione  e
lo  sviluppo  delle attivita' compatibili con gli obiettivi del parco
stesso.
   2. Il piano e' adottato dall'organismo di  gestione  tenuto  conto
del parere espresso dalla comunita' del parco.
   3.   Quando   il   territorio   dell'area   protetta  e'  compreso
integralmente nel territorio di una provincia  il  piano  pluriennale
adottato e' trasmesso alla provincia che lo approva dopo aver sentito
il  parere  del  comitato tecnico scientifico per le aree protette di
cui all'articolo 6.
   4. Quando l'area protetta interessa il territorio di piu' province
il piano pluriennale  economico  sociale  e'  trasmesso  alla  giunta
regionale  e approvato dal consiglio regionale dopo aver acquisito il
parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette.
   5. Dopo l'approvazione  il  piano  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   6.  Al  finanziamento  del  piano  pluriennale  economico  sociale
possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli  altri
enti interessati.