Art. 17. Piano pluriennale economico sociale 1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunita' che risiedono nell'area del parco e' predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' compatibili con gli obiettivi del parco stesso. 2. Il piano e' adottato dall'organismo di gestione tenuto conto del parere espresso dalla comunita' del parco. 3. Quando il territorio dell'area protetta e' compreso integralmente nel territorio di una provincia il piano pluriennale adottato e' trasmesso alla provincia che lo approva dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6. 4. Quando l'area protetta interessa il territorio di piu' province il piano pluriennale economico sociale e' trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette. 5. Dopo l'approvazione il piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.