Art. 2. Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale 1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in: a) parchi naturali; b) riserve naturali. 2. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione. 3. Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.