Art. 20. Acquisti, espropriazioni e indennizzi 1. L'organismo di gestione dell'area protetta puo' prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti. 2. I vincoli derivanti dal piano alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del parco. La giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma sulla base delle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 394/1991. 3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco provvede l'organismo di gestione dello stesso. 4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1990, n. 59.