Art. 21. E n t r a t e 1. Costituiscono entrate dell'area protetta: a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti; b) contributi dello Stato; c) contributi degli enti locali; d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati; e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione; f) proventi delle sanzioni; g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' del parco; h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione. 2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 394/1991.