Art. 22.
                       C o n t a b i l i t a'
 
   1.  Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di
contabilita' previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25  in
quanto  rivestono  la  natura di enti regionali dipendenti o le norme
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142  in  quanto  rivestono  la
natura  di  enti  locali,  enti strumentali degli stessi o loro forme
associative.
   2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare
competente, nel rispetto della legislazione vigente,  puo'  stabilire
appositi  criteri  per  la  gestione contabile delle aree protette al
fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.