Art. 22. C o n t a b i l i t a' 1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilita' previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 in quanto rivestono la natura di enti regionali dipendenti o le norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 in quanto rivestono la natura di enti locali, enti strumentali degli stessi o loro forme associative. 2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto della legislazione vigente, puo' stabilire appositi criteri per la gestione contabile delle aree protette al fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.