Art. 24. Sorveglianza dei territori 1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette e' di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale. 2. L'organismo di gestione puo' incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del regio decreto n. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge n. 984/1977 o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali e' conferito il potere di accertamento. 3. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale dello Stato.