Art. 26.
                             Nulla osta
 
   1.  Il  rilascio  di  concessioni  o  autorizzazioni  relative  ad
interventi,  impianti  od opere all'interno del parco e' sottoposto a
previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo
le modalita' previste dall'articolo 13 della legge n. 394/1991.