Art. 30. Danno senza possibilita' di ripristino 1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilita' di ripristino, il contravventore e' tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione. 2. Il profitto si determina con riferimento all'utilita' economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. 3. L'ente di gestione del parco provvede altresi' ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalita' ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potra' provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore. 4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria e' aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra detto termine. 5. Decorso invano il termine fissato, l'autorita' competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.