Art. 32.
              Irrogazione delle sanzioni amministrative
 
   1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno  competenza  per  la
irrogazione   delle   sanzioni   amministrative,  limitatamente  alle
violazioni commesse nel territorio delle aree protette.
   2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino  alla
loro costituzione.
   3.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono
devoluti  agli  organismi  di  gestione  dei  parchi  o   al   comune
territorialmente  competente per le infrazioni commesse nei territori
delle riserve.
   4. Per quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  in  tema  di
sanzioni amministrative si osservano le norme della legge regionale 5
luglio 1983, n. 16.