Art. 32. Irrogazione delle sanzioni amministrative 1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette. 2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.