Art. 33. Norma transitoria per il parco del Conero 1. Fino alla revisione della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, istitutiva del parco del Conero, continuano ad applicarsi le disposizioni della stessa in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 2. Il piano territoriale paesistico del Conero approvato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987, con deliberazione del consiglio regionale del 30 dicembre 1988, n. 153, ha valore di piano del parco di cui al precedente articolo 15. 3. Il consorzio del parco del Conero provvede alla elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico sociale secondo le modalita' di cui alla presente legge. 4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresi' alla costituzione della comunita' del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunita' sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Al parco del Conero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.