Art. 36. Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresi', riconosciuta priorita' alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta. 3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento. 4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento. 5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.