Art. 36.
           Norme transitorie per l'istituzione dei parchi
                 e delle riserve naturali regionali
 
   1. In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  sono
istituiti  i  parchi  di  Gola  della Rossa, di Monte S. Bartolo e di
Sasso  Simone  e  Simoncello,  come  individuati  dal  PPAR.   Viene,
altresi',  riconosciuta priorita' alla futura costituzione dei parchi
di Valleremita e Alpe della Luna.
   2. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge   il   presidente  della  giunta  regionale  convoca  ai  sensi
dell'articolo 10 le conferenze  delle  aree  protette  da  istituire,
presentando  una  proposta  relativa alla perimetrazione provvisoria,
all'analisi del territorio,  all'individuazione  degli  obiettivi  da
perseguire  in  termini  di  tutela  e  sviluppo,  agli  organismi di
gestione,  alle  altre  problematiche  organizzative,  alle   risorse
finanziarie da destinare all'area protetta.
   3.  Ogni  conferenza  sulla  base  delle proposte presentate dalla
Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre  sessanta
giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine
la  giunta  regionale,  sentita la competente commissione consiliare,
procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi  di  cui
al comma 1 prescindendo da tale documento.
   4.  Gli  organismi  di  gestione  dei  parchi,  di cui al presente
articolo, provvedono all'approvazione dei  rispettivi  statuti  entro
novanta giorni dal loro insediamento.
   5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano
le disposizioni previste dalla presente legge.