Art. 6.
               Comitato tecnico scientifico regionale
                    per le aree naturali protette
 
   1. E' istituito il comitato tecnico scientifico regionale  per  le
aree  naturali  protette  quale organismo di consultazione tecnica in
materia di protezione della natura e di coordinamento  tecnico  degli
interventi in materia ambientale in ambito regionale.
   2.  Il  comitato oltre ad esprimere pareri nei casi previsti dalla
presente legge, puo' avanzare proposte  e  suggerimenti  agli  organi
competenti   e   propone   studi  e  ricerche  relativi  all'ambiente
regionale.
   3. Il comitato presenta entro il 31 dicembre  di  ogni  anno  alla
giunta  e  al consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta
esprimendo  le  proprie   valutazioni   sullo   stato   dell'ambiente
regionale,  il grado di attuazione della normativa regionale relativa
alla  protezione  della  natura  e  avanzando proposte in merito. Nel
Bollettino  ufficiale   della   Regione   e'   data   notizia   della
presentazione  della relazione e del servizio regionale presso cui e'
depositata a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
   4. Il comitato tecnico scientifico e' composto da:
     a) quattro componenti del comitato regionale per  il  territorio
di  cui  all'articolo  54  della  legge regionale n. 34/1992 indicati
dallo stesso comitato;
     b) due componenti scelti in una rosa di  nomi  presentata  dalle
associazioni    ambientaliste    maggiormente   rappresentative   nel
territorio regionale;
     c) sei  componenti  scelti  sulla  base  di  una  rosa  di  nomi
presentata  dalle  Universita' di Urbino, Ancona e Camerino aventi le
seguenti  specializzazioni:  geologia,  agraria  biologia,  economia,
botanica, zoologia;
     b)  due  componenti  scelti in una rosa di nomi presentata dalle
associazioni  professionali  agricole  piu'   rappresentative   della
Regione;
     e) il dirigente dell'ufficio parchi della Regione.
   5.  Alla  nomina  degli esperti di cui alle lettere b), c), d) del
comma 4 provvede il consiglio regionale.
   6. Alla prima convocazione del  comitato  provvede  il  presidente
della giunta regionale. Nella prima riunione il comitato elegge tra i
propri componenti il presidente.
   7.  Le  funzioni  di segretario del comitato sono esercitate da un
funzionario designato dalla giunta.
   La  giunta  regionale  assicura  i  mezzi  ed  il  personale   per
l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato stesso.
   8.  Per  quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 34/1992.