Art. 2.
 
   1. Il comma 7 dell'articolo 18  della  legge  regionale  9  giugno
1989, n. 36, e' sostituito dai seguenti:
   "7.  In  ogni  caso  e'  data priorita' al programma di interventi
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre  1990,
integrato  dalle  proposte  di  modifica  formalmente  avanzate dalle
Amministrazioni provinciali interessate al 28 febbraio 1994.
   7-bis.   Le   Amministrazioni   provinciali   beneficiarie    sono
autorizzate,   previa   modifica  delle  convenzioni  in  essere  con
l'Amministrazione regionale, ad utilizzare le somme ad esse destinate
nel corso dell'esercizio finanziario 1991 per la realizzazione  delle
opere di cui al comma 7".