Art. 2. 1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, e' sostituito dai seguenti: "7. In ogni caso e' data priorita' al programma di interventi approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990, integrato dalle proposte di modifica formalmente avanzate dalle Amministrazioni provinciali interessate al 28 febbraio 1994. 7-bis. Le Amministrazioni provinciali beneficiarie sono autorizzate, previa modifica delle convenzioni in essere con l'Amministrazione regionale, ad utilizzare le somme ad esse destinate nel corso dell'esercizio finanziario 1991 per la realizzazione delle opere di cui al comma 7".