Art. 3.
                    Potere di proposta. Contenuto
 
   1.  Soggetti  pubblici  e  privati,  singolarmente  o  riuniti  in
consorzio  o  associati  fra  di  loro,  possono presentare al comune
programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte  edificate  o
da   destinare   anche  a  nuova  edificazione  al  fine  della  loro
riqualificazione urbana ed ambientale.
   2. La proposta di programma deve contenere:
     a) relazione tecnica ed urbanistica  esplicativa  del  programma
con  allegato  tipo  pianovolumetrico in scala 1:500, che evidenzi le
eventuali   varianti   previste   dal   programma    rispetto    alla
strumentazione urbanistica vigente nel comune;
     b)  gli  elaborati  tecnici  necessari  per  l'ottenimento della
concessione edilizia con le  connesse  autorizzazioni  per  eventuali
vincoli   non   di  competenza  regionale,  nonche'  computo  metrico
estimativo relativamente agli interventi di immediata realizzazione;
     c) gli  elaboratl  tecnici  necessari  per  l'ottenimento  della
concessione  edilizia,  con  relazione  descrittiva e computo metrico
estimativo, relativamente alle opere di urbanizzazione;
     d) schema di impegnativa di programma disciplinante:
     1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al  comma  1  ed  il
comune;
     2) le garanzie di carattere finanziario;
     3) i tempi di realizzazione del programma;
     4)  la  previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di
inottemperanza;
     e) la documentazione catastale e quella attestante la proprieta'
o la disponibilita'  delle  aree  o  degli  edifici  interessati  dal
programma.