Art. 3. Potere di proposta. Contenuto 1. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. 2. La proposta di programma deve contenere: a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo pianovolumetrico in scala 1:500, che evidenzi le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica vigente nel comune; b) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia con le connesse autorizzazioni per eventuali vincoli non di competenza regionale, nonche' computo metrico estimativo relativamente agli interventi di immediata realizzazione; c) gli elaboratl tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia, con relazione descrittiva e computo metrico estimativo, relativamente alle opere di urbanizzazione; d) schema di impegnativa di programma disciplinante: 1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al comma 1 ed il comune; 2) le garanzie di carattere finanziario; 3) i tempi di realizzazione del programma; 4) la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza; e) la documentazione catastale e quella attestante la proprieta' o la disponibilita' delle aree o degli edifici interessati dal programma.