Art. 4.
            Organo competente per l'approvazione. Effetti
 
   1.  Il  programma  integrato  e'  approvato,  previo  parere della
Commissione edilizia comunale, dal Consiglio comunale.
   2. La deliberazione e' soggetta al controllo  di  legittimita'  ai
sensi  degli articoli 20 e 30 della legge regionale 22 dicembre 1989,
n. 45 e successive modificazioni.