Art. 4. Organo competente per l'approvazione. Effetti 1. Il programma integrato e' approvato, previo parere della Commissione edilizia comunale, dal Consiglio comunale. 2. La deliberazione e' soggetta al controllo di legittimita' ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni.