Art. 5. Programmazione regionale 1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati - a valere sui finanziamenti regionali e statali con priorita' ai comuni che provvedono alla loro formazione - sulla base dei seguenti criteri: a) del valore complessivo ed esemplarita' dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui e' parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualita' urbanistica dell'insediamento; b) degli interventi significativi di recupero edilizio ed urbanistico di aree pubbliche o private; c) delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle cooper- ative edilizie e loro consorzi e dai privati. Le risorse finanziarie pubbliche e private possono essere organizzate anche sotto forma di societa' miste; d) dell'efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche per quanto riguarda la domanda di abitazioni in locazione connessa altresi' ai fenomeni di immigrazione, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica.