Art. 5.
                      Programmazione regionale
 
   1. La Regione,  nell'ambito  dei  propri  programmi,  delibera  la
concessione  dei  contributi destinati al finanziamento dei programmi
integrati - a  valere  sui  finanziamenti  regionali  e  statali  con
priorita'  ai comuni che provvedono alla loro formazione - sulla base
dei seguenti criteri:
     a)  del  valore  complessivo  ed  esemplarita'   dell'intervento
nell'ambito  del  tessuto  urbano  di  cui  e'  parte integrante, con
inquadramento del sistema delle urbanizzazioni  e  dimostrazione  del
miglioramento della qualita' urbanistica dell'insediamento;
     b)  degli  interventi  significativi  di  recupero  edilizio  ed
urbanistico di aree pubbliche o private;
     c) delle risorse finanziarie integrative  per  la  realizzazione
degli  interventi,  messe  a  disposizione  dal comune, da altri enti
locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle  cooper-
ative  edilizie e loro consorzi e dai privati. Le risorse finanziarie
pubbliche e private possono essere organizzate anche sotto  forma  di
societa' miste;
     d)  dell'efficacia  del programma al fine di ridurre la tensione
abitativa, anche per quanto riguarda  la  domanda  di  abitazioni  in
locazione  connessa  altresi'  ai  fenomeni  di immigrazione, anche a
fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica.