Art. 6. Destinazione di stanziamento 1. In attuazione dell'articolo 16, comma 8, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la Regione destina, alla formazione dei programmi di iniziativa pubblica o privata una quota non superiore al cinque per cento delle somme per l'edilizia sovvenzionata ad essa attribuite. 2. La Regione ripartisce tale quota finanziaria fra i comuni che abbiano approvato - sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 - i programmi integrati.