Art. 6.
                    Destinazione di stanziamento
 
   1.  In  attuazione  dell'articolo  16,  comma  8,  della  legge 17
febbraio 1992, n.  179,  la  Regione  destina,  alla  formazione  dei
programmi di iniziativa pubblica o privata una quota non superiore al
cinque  per  cento  delle  somme per l'edilizia sovvenzionata ad essa
attribuite.
   2. La Regione ripartisce tale quota finanziaria fra i  comuni  che
abbiano  approvato - sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 - i
programmi integrati.