IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Anticipazione dei contributi
 
   1.  L'anticipazione  dei contributi previsti dall'articolo 8 della
legge regionale 13 dicembre 1988, n.  44,  per  la  realizzazione  di
opere  di  miglioramento  agrario  e fondiario e di strutture cooper-
ative, e' concedibile  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio   anche  per  gli  acquisti  ed  installazioni  di  impianti
tecnologici,  macchinari  ed  attrezzature  inerenti   la   raccolta,
trasformazione,   lavorazione   e   conservazione,   confezionamento,
condizionamento, movimentazione e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli e zootecnici comunque finanziabili.
   2.  Detta  anticipazione  e' altresi' concedibile nei limiti degli
stanziamenti  iscritti  in  bilancio  per  l'acquisto  di  mezzi   ed
attrezzature  per  il  trasporto  di  prodotti agricoli e zootecnici,
finanziabili  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  regionale  3
febbraio 1981, n. 5.