IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Anticipazione dei contributi 1. L'anticipazione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, per la realizzazione di opere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooper- ative, e' concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio anche per gli acquisti ed installazioni di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature inerenti la raccolta, trasformazione, lavorazione e conservazione, confezionamento, condizionamento, movimentazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili. 2. Detta anticipazione e' altresi' concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici, finanziabili ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5.