Art. 12.
           Agevolazioni per la regolarizzazione catastale
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'articolo  1  della  legge  regionale 17
novembre 1986, n. 62, e' abrogato.
   2. I benefici conseguenti all'abrogazione della norma si applicano
a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare  decreto  di
liquidazione.
   3.    Lo    stanziamento   del   capitolo   06334   del   bilancio
dell'Assessorato dell'agricoltura per  l'anno  1994  e'  incrementato
dell'importo di L. 50.000.000.
   4.  Negli  anni successivi la spesa fara' carico agli stanziamenti
disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.