Art. 12. Agevolazioni per la regolarizzazione catastale 1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, e' abrogato. 2. I benefici conseguenti all'abrogazione della norma si applicano a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare decreto di liquidazione. 3. Lo stanziamento del capitolo 06334 del bilancio dell'Assessorato dell'agricoltura per l'anno 1994 e' incrementato dell'importo di L. 50.000.000. 4. Negli anni successivi la spesa fara' carico agli stanziamenti disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.