Art. 13.
      Integrazione degli interventi a favore del settore ovino
 
   1. Al  fine  del  completamento  dell'intervento  straordinario  a
favore  del  settore  ovino,  previsto  dall'articolo  11 della legge
regionale 28 aprile 1992, n. 6, e dall'articolo 11,  comma  2,  della
legge  regionale  6  novembre  1992,  n.  20,  la  spesa  autorizzata
dall'articolo 21 della legge regionale 20  aprile  1993,  n.  17,  e'
incrementata  nell'anno  finanziario  1994,  di  L. 100.000.000 (cap.
06205/01).