Art. 13. Integrazione degli interventi a favore del settore ovino 1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, la spesa autorizzata dall'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, e' incrementata nell'anno finanziario 1994, di L. 100.000.000 (cap. 06205/01).