Art. 15. Distillazione agevolata effettuata da aziende private 1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, e' cosi' sostituito: "3. E' altresi' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 a titolo di contributo per la distillazione di vini non destinabili al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1. L'intervento e' a carattere eccezionale e non potra' essere ripetuto".