Art. 15.
        Distillazione agevolata effettuata da aziende private
 
   1.  Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre
1990, n. 43, e' cosi' sostituito:
   "3. E' altresi' autorizzata la spesa di L. 150.000.000 a titolo di
contributo per la distillazione di vini non  destinabili  al  consumo
umano  diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella
vendemmia  1989,  nei  territori  comunali  di  cui   al   comma   1.
L'intervento   e'   a  carattere  eccezionale  e  non  potra'  essere
ripetuto".