Art. 16.
             Ritiro del bestiame ovino di fine carriera
 
   1.  Al  fine  di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza
dell'abbandono di carcasse di bestiame ovino  e  al  fine  quindi  di
agevolare  le  operazioni  di  raccolta, trasporto e mattazione degli
ovini di fine carriera, l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a
concedere   ai  centri  di  macellazione  dotati  di  bollo  CEE,  un
contributo sui costi di cui sopra nella misura di L. 30.000 per capo.
   2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
previste in L. 1.500.000.000 per l'anno 1994 (cap. 06169).