Art. 16. Ritiro del bestiame ovino di fine carriera 1. Al fine di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza dell'abbandono di carcasse di bestiame ovino e al fine quindi di agevolare le operazioni di raccolta, trasporto e mattazione degli ovini di fine carriera, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai centri di macellazione dotati di bollo CEE, un contributo sui costi di cui sopra nella misura di L. 30.000 per capo. 2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono previste in L. 1.500.000.000 per l'anno 1994 (cap. 06169).