Art. 18.
                 Ammissione ai benefici contributivi
 
   1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  agli
imprenditori  agricoli  che  abbiano  eseguito opere di miglioramento
fondiario col solo mutuo,  un  contributo  in  conto  capitale  nella
misura  del  50  per cento della spesa a suo tempo ammessa con nulla-
osta emessi anteriormente al 1990.
   2. Il provvedimento e' riservato agli imprenditori le cui  aziende
abbiano  subi'to,  per  almeno  due volte nell'ultimo decennio, danni
alle strutture  per  effetto  di  calamita'  naturali  o  eccezionali
avversita' atmosferiche riconosciute.
   3.  Le  provvidenze  si  applicano  a  condizione  che le opere di
miglioramento siano ammissibili ai sensi  della  legge  regionale  26
ottobre 1950, n. 46.
   4.  L'importo del contributo sara' utilizzato prioritariamente per
l'estinzione o riduzione del mutuo.
   5. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
valutati  in L. 500.000.000 gravano sul capitolo 06025/00, nei limiti
dello stanziamento di bilancio.