Art. 18. Ammissione ai benefici contributivi 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli che abbiano eseguito opere di miglioramento fondiario col solo mutuo, un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa a suo tempo ammessa con nulla- osta emessi anteriormente al 1990. 2. Il provvedimento e' riservato agli imprenditori le cui aziende abbiano subi'to, per almeno due volte nell'ultimo decennio, danni alle strutture per effetto di calamita' naturali o eccezionali avversita' atmosferiche riconosciute. 3. Le provvidenze si applicano a condizione che le opere di miglioramento siano ammissibili ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46. 4. L'importo del contributo sara' utilizzato prioritariamente per l'estinzione o riduzione del mutuo. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in L. 500.000.000 gravano sul capitolo 06025/00, nei limiti dello stanziamento di bilancio.