Art. 19. Sanatoria degli interventi agri-turistici 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo sugli investimenti effettuati dagli imprenditori che abbiano, senza benefici pubblici, eseguito opere o acquistato arredamenti per l'esercizio dell'attivita' agri-turistica nelle more di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32. 2. Il contributo e' riservato agli imprenditori, iscritti al relativo albo, che abbiano - in data posteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale - presentato domanda e goduto del sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di concessione a causa dei ritardi nell'attuazione della legge medesima. 3. Il contributo sara' concesso nella misura del 50 per cento per tutti gli investimenti agrituristici effettuati che dovranno essere accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e valutati sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all'epoca del sopralluogo. 4. L'onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06229/04 che, nell'anno finanziario 1994, viene all'uopo incrementato della somma di L. 1.000.000.000.