Art. 19.
              Sanatoria degli interventi agri-turistici
 
   1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  un
contributo  sugli  investimenti  effettuati  dagli  imprenditori  che
abbiano,  senza  benefici  pubblici,  eseguito  opere  o   acquistato
arredamenti  per l'esercizio dell'attivita' agri-turistica nelle more
di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32.
   2. Il contributo  e'  riservato  agli  imprenditori,  iscritti  al
relativo albo, che abbiano - in data posteriore all'entrata in vigore
della  citata  legge  regionale  -  presentato  domanda  e goduto del
sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di  concessione
a causa dei ritardi nell'attuazione della legge medesima.
   3.  Il contributo sara' concesso nella misura del 50 per cento per
tutti gli investimenti agrituristici effettuati che  dovranno  essere
accertati  dal  competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e
valutati sulla base delle fatture pagate e  dei  prezzari  in  vigore
all'epoca del sopralluogo.
   4.  L'onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo
06229/04 che, nell'anno finanziario 1994, viene all'uopo incrementato
della somma di L. 1.000.000.000.