Art. 2.
                        Consorzio Vini D.O.C.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  al Consorzio Vini a Denominazione di
Origine Controllata di Sardegna di perseguire gli scopi istituzionali
fissati dall'articolo 14  della  legge  27  dicembre  1977,  n.  984,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata a concedere al medesimo
Consorzio, nell'anno finanziario 1994,  un  contributo  straordinario
sulla base di un programma di spesa che dovra' essere preventivamente
approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
   2.  Con il decreto di concessione ed impegno potra' essere erogata
una anticipazione del contributo non superiore al 60 per cento  dello
stesso,   mentre   la   restante  somma  dovra'  essere  liquidata  a
presentazione ed approvazione dell'apposito rendiconto di spesa.
   3. L'onere derivante dal presente articolo e'  determinato  in  L.
200.000.000 (cap. 06022).