Art. 2. Consorzio Vini D.O.C. 1. Al fine di consentire al Consorzio Vini a Denominazione di Origine Controllata di Sardegna di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al medesimo Consorzio, nell'anno finanziario 1994, un contributo straordinario sulla base di un programma di spesa che dovra' essere preventivamente approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. 2. Con il decreto di concessione ed impegno potra' essere erogata una anticipazione del contributo non superiore al 60 per cento dello stesso, mentre la restante somma dovra' essere liquidata a presentazione ed approvazione dell'apposito rendiconto di spesa. 3. L'onere derivante dal presente articolo e' determinato in L. 200.000.000 (cap. 06022).