Art. 20.
                 Contributi per strutture serricole
 
   1. Le domande per la concessione dei contributi per  le  opere  di
miglioramento  fondiario previsti dalla legislazione regionale per la
realizzazione  di  opere  integrative  o  migliorative  di  strutture
serricole  gia'  finanziate,  sono  evase con priorita' nei confronti
delle nuove  iniziative  e  secondo  l'ordine  di  presentazione  del
progetto  originale,  qualora le strutture integrative o migliorative
fossero state finanziate se previste nel progetto originale.
   2. Gli  imprenditori  che,  senza  la  concessione  di  contributi
pubblici  abbiano  realizzato successivamente al collaudo delle opere
principali le strutture integrative e migliorative previste dal comma
1, possono ottenere la  concessione  dei  contributi  previsti  dalla
legislazione  regionale  per dette opere che sono valutate sulla base
delle fatture  pagate  e  dei  prezzari  in  vigore  all'epoca  della
realizzazione.
   3. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in L.
1.000.000.000   gravano   per  L.  300.000.000  sulle  disponibilita'
esistenti nel cap. 06051/01 del  bilancio  della  Regione  e  per  L.
700.000.000  sulle  disponibilita'  del titolo di spesa 11.1.03/I del
programma d'intervento di cui alla legge n. 268 del 1974 per gli anni
88-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.