Art. 20. Contributi per strutture serricole 1. Le domande per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dalla legislazione regionale per la realizzazione di opere integrative o migliorative di strutture serricole gia' finanziate, sono evase con priorita' nei confronti delle nuove iniziative e secondo l'ordine di presentazione del progetto originale, qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale. 2. Gli imprenditori che, senza la concessione di contributi pubblici abbiano realizzato successivamente al collaudo delle opere principali le strutture integrative e migliorative previste dal comma 1, possono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per dette opere che sono valutate sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all'epoca della realizzazione. 3. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in L. 1.000.000.000 gravano per L. 300.000.000 sulle disponibilita' esistenti nel cap. 06051/01 del bilancio della Regione e per L. 700.000.000 sulle disponibilita' del titolo di spesa 11.1.03/I del programma d'intervento di cui alla legge n. 268 del 1974 per gli anni 88-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.