Art. 23. Fondo di cui all'art. 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad applicare, a favore delle cooperative lattiero-casearie ed ortofrutticole o loro consorzi che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e all'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1971, n. 7, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per le operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale tasso si applica alle esposizioni tuttora in essere. 2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo e' previsto in L. 600.000.000 e grava sulle disponibilita' del medesimo fondo.