Art. 23.
           Fondo di cui all'art. 17 della legge regionale
                        13 luglio 1962, n. 9
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad applicare, a
favore delle cooperative lattiero-casearie ed ortofrutticole  o  loro
consorzi che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di
cui  all'articolo  17  della  legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e
all'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1971, n. 7,  il  tasso
minimo  agevolato  previsto  dalla  legislazione  dello  Stato per le
operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale  tasso  si  applica  alle
esposizioni tuttora in essere.
   2.  L'onere  derivante dalla applicazione del presente articolo e'
previsto in L. 600.000.000 e grava sulle disponibilita' del  medesimo
fondo.