Art. 24.
                   Interventi per enti cooperativi
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  e' autorizzata ad abbuonare - ai
consorzi lattiero-caseari che lavorano latte  ovino  e  alle  cantine
sociali  che  producono in prevalenza vini a denominazione di origine
controllata   o   a   denominazione   geografica    che    richiedono
l'invecchiamento  in  botte,  i quali, per effetto della siccita' del
periodo 1987-1989 abbiano avuto, nell'ultimo  anno  considerato,  una
riduzione  dei  conferimenti  superiore al 35 per cento rispetto alla
media del triennio precedente - i mutui di assestamento concessi  sul
fondo  di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n.
14, che impediscono il perseguimento di una  gestione  economicamente
equilibrata.
   2. La medesima provvidenza si applica alle cooperative olearie che
abbiano  subi'to  la medesima riduzione nell'annata agraria 1990-1991
rispetto alle tre annate agrarie precedenti.
   3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  sono
previsti  in  L.  4.500.000.000 e gravano sulle disponibilita' recate
dal citato fondo.