Art. 24. Interventi per enti cooperativi 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad abbuonare - ai consorzi lattiero-caseari che lavorano latte ovino e alle cantine sociali che producono in prevalenza vini a denominazione di origine controllata o a denominazione geografica che richiedono l'invecchiamento in botte, i quali, per effetto della siccita' del periodo 1987-1989 abbiano avuto, nell'ultimo anno considerato, una riduzione dei conferimenti superiore al 35 per cento rispetto alla media del triennio precedente - i mutui di assestamento concessi sul fondo di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, che impediscono il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata. 2. La medesima provvidenza si applica alle cooperative olearie che abbiano subi'to la medesima riduzione nell'annata agraria 1990-1991 rispetto alle tre annate agrarie precedenti. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in L. 4.500.000.000 e gravano sulle disponibilita' recate dal citato fondo.