Art. 25.
            Incentivi a favore delle cooperative agricole
 
   1. Gli incentivi che l'Amministrazione regionale eroga,  ai  sensi
delle  vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e
loro consorzi, per  l'acquisto,  la  costruzione,  il  completamento,
l'ampliamento,    l'adeguamento   tecnologico   delle   strutture   e
attrezzature, nonche' per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad
assicurare   la  raccolta,  la  lavorazione,  la  trasformazione,  la
conservazione,  la  commercializzazione  e  la  vendita  diretta  dei
prodotti  agricoli  e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere
concessi, anche in forma integrativa  alle  provvidenze  nazionali  o
comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa.
   2.  A  richiesta  dei  beneficiari  detta  misura  percentuale  di
contributo potra' essere ridotta il 50 per cento. In tal  caso  sara'
possibile  autorizzare  a  favore  dei richiedenti la concessione del
concorso pubblico sugli interessi a  fronte  di  mutui  quindicennali
integrativi  ed  a  tasso  agevolato  che  gli  Istituti  di  credito
abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa  non  coperta
da contributo.