Art. 25. Incentivi a favore delle cooperative agricole 1. Gli incentivi che l'Amministrazione regionale eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture e attrezzature, nonche' per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa. 2. A richiesta dei beneficiari detta misura percentuale di contributo potra' essere ridotta il 50 per cento. In tal caso sara' possibile autorizzare a favore dei richiedenti la concessione del concorso pubblico sugli interessi a fronte di mutui quindicennali integrativi ed a tasso agevolato che gli Istituti di credito abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa non coperta da contributo.