Art. 26. Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento 1. L'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. 1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, e' riconosciuta agli imprenditori agricoli la facolta' di estinguere anticipatamente l'operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuera' ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nulla-osta nel caso di mutuo totale".