Art. 26.
          Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento
 
   1.  L'articolo  18 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 18.
 
   1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo  e  di  liberare  i
terreni  o  altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla
stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l'esecuzione di
opere di miglioramento fondiario e  agricolo,  e'  riconosciuta  agli
imprenditori  agricoli  la  facolta'  di  estinguere  anticipatamente
l'operazione. Il concorso regionale  nel  pagamento  degli  interessi
continuera'  ad  essere corrisposto a condizione che sia trascorso il
periodo del vincolo di destinazione prescritto dal  provvedimento  di
concessione  del  contributo  o  dal  nulla-osta  nel  caso  di mutuo
totale".