Art. 27.
              Concorso interessi sui mutui di soccorso
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad  anticipare  agli
Istituti  di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi
a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati  in  cooper-
ative  che  abbiano  riportato gravi danni alle strutture aziendali o
alle produzioni  agricole,  per  effetto  di  eccezionali  avversita'
atmosferiche  o  calamita'  naturali riconosciute tali ai sensi delle
vigenti leggi.
   2.  A  tal  fine  e'  autorizzato  il  limite  d'impegno   di   L.
1.000.000.000;  le  relative  annualita'  sono  iscritte nel bilancio
della Regione dall'anno 1994 all'anno 2003 (cap. 06129/01).