Art. 27. Concorso interessi sui mutui di soccorso 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare agli Istituti di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati in cooper- ative che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole, per effetto di eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi. 2. A tal fine e' autorizzato il limite d'impegno di L. 1.000.000.000; le relative annualita' sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1994 all'anno 2003 (cap. 06129/01).