Art. 29. Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assestamento e miglioramento 1. Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assestamento e miglioramento, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire il "Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento". 2. Al fondo vengono versate le prime cinque annualita' di ciascuno dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 28. 3. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvedera' a stipulare con l'Istituto di credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo. 4. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e' abrogato.