Art. 29.
        Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi
              per mutui di assestamento e miglioramento
 
   1.  Al  fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso
regionale  negli  interessi  relativi  a  mutui  di  assestamento   e
miglioramento,   l'Amministrazione   regionale   e'   autorizzata   a
costituire il "Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli  interessi
relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento".
   2. Al fondo vengono versate le prime cinque annualita' di ciascuno
dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 28.
   3.  L'Assessore  dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale,  di
concerto con l'Assessore della programmazione,  bilancio,  credito  e
assetto  del  territorio,  provvedera'  a stipulare con l'Istituto di
credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo.
   4. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e'
abrogato.