Art. 3. Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e riconosciuti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali Consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonche' per quelle relative alle epizoozie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, determinato con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro il 30 settembre precedente l'anno di riferimento. Il contributo regionale non potra' superare l'80 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo. La misura del predetto contributo sara' opportunamente decurtata del finanziamento eventualmente previsto dalla Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati. 2. L'erogazione del contributo avverra' dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei Consorzi di difesa delle produzioni. 3. L'Amministrazione regionale e' parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei medesimi consorzi di difesa, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di Finanza. Le somme cosi' anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto della erogazione del contributo. 4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo, e' esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi. 5. Le disposizioni di cui al precedenti commi trovano applicazione a partire dal 1 gennalo 1994 e da tale data e' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18. 6. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato in L. 5.000.000.000. Il costo relativo all'esercizio finanziario 1994 fara' carico alle disponibilita' esistenti sul Fondo di solidarieta' regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1972, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120).