Art. 3.
             Contributo regionale a favore dei Consorzi
                     di difesa delle produzioni
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a favore
dei Consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e riconosciuti ai
sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e
integrazioni,  un  contributo annuo sulle spese di assicurazione e di
gestione che tali Consorzi  sostengono  per  la  tutela  assicurativa
delle  colture  ammesse  per  gli  eventi  riconosciuti assicurabili,
nonche' per quelle relative alle epizoozie,  di  cui  alla  legge  14
febbraio   1992,  n.  185,  determinato  con  decreto  dell'Assessore
dell'agricoltura e riforma  agro-pastorale,  entro  il  30  settembre
precedente  l'anno di riferimento. Il contributo regionale non potra'
superare l'80 per cento della  spesa  annua  di  assicurazione  e  di
gestione  della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base
del relativo consuntivo. La  misura  del  predetto  contributo  sara'
opportunamente  decurtata  del  finanziamento  eventualmente previsto
dalla Amministrazione statale  per  gli  stessi  scopi,  riferito  ai
medesimi eventi assicurati.
   2.  L'erogazione  del  contributo avverra' dopo l'approvazione dei
conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata  dall'Assessorato
dell'agricoltura  e  riforma  agro-pastorale, dietro presentazione di
specifica domanda da parte dei Consorzi di difesa delle produzioni.
   3.  L'Amministrazione  regionale  e'  parimenti   autorizzata   ad
anticipare, a favore dei medesimi consorzi di difesa, il 50 per cento
degli  importi  dei  ruoli  esattoriali  approvati dall'Intendenza di
Finanza.   Le   somme    cosi'    anticipate    saranno    recuperate
dall'Amministrazione   regionale   all'atto   della   erogazione  del
contributo.
   4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia  prevista
la  concessione  del contributo pubblico di cui al presente articolo,
e' esclusa qualsiasi altra forma  di  contributo  regionale  a  fondo
perduto  a  favore  degli  operatori agricoli per danni causati dagli
stessi eventi.
   5. Le disposizioni di cui al precedenti commi trovano applicazione
a partire dal 1 gennalo 1994 e da tale  data  e'  abrogata  la  legge
regionale 23 gennaio 1986, n. 18.
   6. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo
e'  valutato  in  L.  5.000.000.000.  Il costo relativo all'esercizio
finanziario 1994 fara' carico alle disponibilita' esistenti sul Fondo
di solidarieta' regionale in agricoltura di cui alla legge  regionale
10  giugno  1972,  n.  12  e successive modificazioni ed integrazioni
(cap. 06120).