Art. 30. Estensione della garanzia regionale 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere - sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 - la propria garanzia a favore delle imprese agro-industriali individuate nella legge 1 ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di campagna non destinati al pagamento dei prodotti conferiti. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in L. 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/01.