Art. 30.
                 Estensione della garanzia regionale
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  -  sul
fondo  di  cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988,
n. 44 - la propria garanzia a favore delle  imprese  agro-industriali
individuate  nella legge 1 ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di
campagna non destinati al pagamento dei prodotti conferiti.
   2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  sono
previsti in L. 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/01.