Art. 31.
    Fondo regionale per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice
 
   1.  Al  fine di agevolare la vendita di impianti serricoli, con le
relative pertinenze, da parte  di  imprenditori  in  stato  di  crisi
possono essere concessi i mutui previsti dall'articolo 20 della legge
regionale  23  novembre  1979,  n.  60. Beneficiari del mutuo possono
essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali  della
terra.  L'importo  ammissibile  a  mutuo  puo'  essere  pari a quello
determinato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
   2. Per l'applicazione del  presente  articolo  e'  autorizzato  il
limite  d'impegno  di  L.  2.000.000.000; le relative annualita' sono
iscritte nel bilancio della  Regione  dall'anno  1995  all'anno  2011
(cap. 06220).