Art. 31. Fondo regionale per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice 1. Al fine di agevolare la vendita di impianti serricoli, con le relative pertinenze, da parte di imprenditori in stato di crisi possono essere concessi i mutui previsti dall'articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra. L'importo ammissibile a mutuo puo' essere pari a quello determinato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura. 2. Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzato il limite d'impegno di L. 2.000.000.000; le relative annualita' sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1995 all'anno 2011 (cap. 06220).