Art. 32. Cessione di impianti e di attrezzature di cooperative disciolte 1. L'Amministrazione regionale puo' autorizzare i liquidatori della cooperative che abbiano deciso l'autoscioglimento ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, a vendere a prezzo simbolico i beni mobili, le attrezzature e gli impianti alle cooperative agricole di trasformazione e lavorazione dei prodotti. 2. Le determinazioni dell'Amministrazione possono essere assunte, oltre che su richiesta diretta, anche a fronte di progetti gia' presentati. 3. L'Amministrazione regionale puo' altresi' autorizzare - con il beneficio del concorso regionale sugli interessi - l'accollo dei mutui gravanti sugli stabilimenti e sugli impianti delle cooperative in liquidazione.