Art. 32.
   Cessione di impianti e di attrezzature di cooperative disciolte
 
   1.  L'Amministrazione  regionale  puo'  autorizzare  i liquidatori
della cooperative che  abbiano  deciso  l'autoscioglimento  ai  sensi
dell'articolo  57  della  legge  regionale  27  giugno 1986, n. 44, a
vendere a prezzo simbolico i  beni  mobili,  le  attrezzature  e  gli
impianti  alle  cooperative  agricole di trasformazione e lavorazione
dei prodotti.
   2. Le determinazioni dell'Amministrazione possono essere  assunte,
oltre  che  su  richiesta  diretta,  anche  a fronte di progetti gia'
presentati.
   3. L'Amministrazione regionale puo' altresi' autorizzare - con  il
beneficio  del  concorso  regionale  sugli  interessi - l'accollo dei
mutui gravanti sugli stabilimenti e sugli impianti delle  cooperative
in liquidazione.