Art. 33. Indennita' compensativa 1. L'ERSAT e' delegato, a decorrere dall'anno 1994, alla ricezione, all'istruttoria, al controllo e al pagamento delle domande relative all'indennita' compensativa di cui al regolamento CEE 23287/91. 2. L'ERSAT determinera' il fabbisogno finanziario e liquidera' ai beneficiari l'indennita' compensativa, in relazione ai fondi messi a disposizione e sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.