Art. 33.
                       Indennita' compensativa
 
   1.   L'ERSAT   e'  delegato,  a  decorrere  dall'anno  1994,  alla
ricezione, all'istruttoria, al controllo e al pagamento delle domande
relative  all'indennita'  compensativa  di  cui  al  regolamento  CEE
23287/91.
   2.  L'ERSAT determinera' il fabbisogno finanziario e liquidera' ai
beneficiari l'indennita' compensativa, in relazione ai fondi messi  a
disposizione  e sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.