Art. 35.
        Elezioni dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica
 
   1. Il quarto comma  dell'articolo  22  della  legge  regionale  14
maggio 1984, n. 21, e' sostituito dal seguente:
   "Nel  caso  in  cui  alle  elezioni non partecipi almeno il 15 per
cento degli aventi diritto al voto,  l'Assessore  dell'agricoltura  e
riforma agro-pastorale ne dispone la ripetizione con l'esclusione, ai
soli  fini  del calcolo del quorum, degli utenti appartenenti alla 1a
sezione di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21".
   2. E' abrogato l'articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986,
n. 44.