Art. 35. Elezioni dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica 1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ne dispone la ripetizione con l'esclusione, ai soli fini del calcolo del quorum, degli utenti appartenenti alla 1a sezione di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21". 2. E' abrogato l'articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.